Italian Court dismisses appeal for tardy prosecutor conclusions due to untimely objection and lack of specific defense violation proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Prosecutor's conclusions were submitted late, violating their right to defense. The court rejected this claim because the objection was not raised timely and lacked concrete details on how the defense was actually harmed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal based on the tardy submission of the Prosecutor's conclusions is inadmissible if the exception is not raised promptly and the specific violation of the right to defense is not concretely demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTESTABILE CHRISTIAN nato a MANFREDONIA il 11/08/1994 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e comunque genericamente formulato, essendo stato dedotto il tardivo invio delle conclusioni formulate dal P.G. (nove giorni prima dell'udienza), ma senza che la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata ai fini delle valutazioni della Corte e senza che sia stato concretamente specificato come il diritto di difesa, in relazione alla natura delle conclusioni del P.G. e al tempo disponibile per formulare eventuali controdeduzioni -in funzione delle quali la comunicazione è prevista-, sia stato realmente vulnerato;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il FYeidente