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Ordinanza — n. 14776/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for assault and resistance due to procedural preclusion and substantive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the appellant for assault and resistance, noting that soldiers intervened to remove a child and that the appellant violently threw one down, causing injuries. The court rejected the appellant's arguments regarding the nature of the officers' actions and the psychological coefficient of the resistance, finding them fully supported by the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's findings on violent conduct and the psychological coefficient of resistance are substantiated by evidence, and when grounds are precluded by prior appellate proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility assault and resistance psychological coefficient procedural preclusion officers intervention lesioni personali aggressione fisica reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOMAROV GIANNI nato a ROMA il 03/03/1986 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il delitto di lesioni è procedibile d'ufficio in ragione dell'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo, oltre che reiterativo di doglianze già formulate ed esaminate, è manifestamente infondato, avendo i Giudici di merito dato conto del fatto che i militari erano intervenuti per sottrarre la bimba dalle braccia del ricorrente e che subito dopo, nella fase in cui avrebbe dovuto essere completata l'attività di polizia giudiziaria, il ricorrente aveva cominciato a dimenarsi facendo cadere a terra uno degli degli operanti, che riportava lesioni, risultando dunque configurabile una condotta violenta e oppositiva idonea ad integrare il delitto di resistenza;

Ritenuto che per le stesse ragioni risulta manifestamente infondato il terzo motivo, essendo stato dato conto della finalizzazione della condotta oppositiva, tale da integrare il coefficiente psicologico; Ritenuto che il quarto e il quinto motivo sono preclusi, in quanto riferiti a temi non dedotti con l'atto di appello; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensor D E l' O C-T—A T. 5, fl PrØid1te