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Ordinanza — n. 14774/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison release order for generic and infounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for release based on generic reasons and alleged leniency, but the court found these arguments repetitive, unfounded, and contradicted by the appellant's specific prior record. Consequently, the lower court's decision to maintain the restriction order was upheld due to the lack of valid new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision on the release of a detainee is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, or manifestly unfounded, particularly when they contradict the established habitual nature of the offense and the specific prior record of the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal prison release order generic grounds prior record habitual court costs fine tassazione delle spese deducibilità delle spese spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO PAOLO nato a PALERMO il 29/10/1983 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e riproduttivo di censure già proposte ed esaminate dalla Corte con motivazione di non sono stati individuati vizi deducibili in questa sede, essendo stato rilevato che il reato è integrato dall'allontanamento dal luogo di restrizione a prescindere dai motivi e dalla distanza, fermo restando che solo assertivamente è stato prospettato un bisogno legato a motivi di saluti;

Ritenuto che il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto l'ipotesi della particolare tenuità è stata esclusa in ragione di plurimi precedenti specifici che connotato l'elemento ostativo dell'abitualità; Ritenuto che il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, a fronte di una non arbitraria motivazione, con cui le attenuanti generiche sono state escluse in ragione dei plurimi precedenti; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr