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Ordinanza — n. 14772/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new facts do not contradict the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the new arguments failed to contradict the reasoning of the Palermo Court of Appeal. The appellant attempted to introduce fresh evidence regarding his movements outside the residence, which the lower court had already addressed by noting these actions did not negate the criminal charge. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the new grounds do not contradict the reasoning of the judgment under appeal, particularly when the lower court has already considered and rejected similar factual assertions without concrete justification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility contradiction of reasoning new facts in appeal procedural costs order Cassa delle ammende fine richiedente l'asilo mongolo inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan infrazioni alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LTAIEF MONGI nato il 01/03/1972 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre deduzioni che non si misurano con la motivazione della sentenza impugnata, in cui è stato dato conto dei plurimi episodi nei quali il ricorrente è uscito dall'abitazione, seppur in alcuni casi passeggiando lungo la via limitrofa, ciò che vale ad integrare il contestato reato, non essendo rilevanti i motivi e la circostanza che il ricorrente almeno in alcune occasioni non si fosse del tutto sottratto ai controlli, ciò in assenza di concreti elementi giustificativi della condotta;

Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consiglier