Ordinanza — n. 14769/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO CARMELO nato a PALERMO il 29/01/1991 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra il reato di evasione risalente al 30 giugno 2015 e quello analogo risalente al 2 luglio 2015, oggetto di separata sentenza di condanna divenuta irrevocabile, vincolo che la Corte ha non illogicamente escluso, senza incorrere in profili di violazione di legge, ma dando conto dell'insussistenza di un'originaria comune progettualità e della riconducibilità delle condotte ad estemporanei intendimenti delittuosi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14769/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO CARMELO nato a PALERMO il 29/01/1991 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra il reato di evasione risalente al 30 giugno 2015 e quello analogo risalente al 2 luglio 2015, oggetto di separata sentenza di condanna divenuta irrevocabile, vincolo che la Corte ha non illogicamente escluso, senza incorrere in profili di violazione di legge, ma dando conto dell'insussistenza di un'originaria comune progettualità e della riconducibilità delle condotte ad estemporanei intendimenti delittuosi;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO CARMELO nato a PALERMO il 29/01/1991 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito in ordine alla configurabilità del vincolo della continuazione tra il reato di evasione risalente al 30 giugno 2015 e quello analogo risalente al 2 luglio 2015, oggetto di separata sentenza di condanna divenuta irrevocabile, vincolo che la Corte ha non illogicamente escluso, senza incorrere in profili di violazione di legge, ma dando conto dell'insussistenza di un'originaria comune progettualità e della riconducibilità delle condotte ad estemporanei intendimenti delittuosi;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consiglieree ensore Il r id nte 7