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Ordinanza — n. 14765/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14765/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14765/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALFANO ROBERTO NATALE nato a MARSALA il 14/03/1976 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito e non individua specifici vizi del ragionamento della Corte territoriale, che ha non illogicamente dato rilievo, al fine di ritenere integrato il reato di evasione sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo alla mancata risposta del ricorrente, nonostante che i militari avessero suonato il campanello per circa dieci minuti, avendo sentito distintamente il relativo suono;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14765/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALFANO ROBERTO NATALE nato a MARSALA il 14/03/1976 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito e non individua specifici vizi del ragionamento della Corte territoriale, che ha non illogicamente dato rilievo, al fine di ritenere integrato il reato di evasione sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo alla mancata risposta del ricorrente, nonostante che i militari avessero suonato il campanello per circa dieci minuti, avendo sentito distintamente il relativo suono;

Parole chiave

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silenzio dell'amministrazione alibi evasione all'obbligo di contribuzione disobbedienza militare ritardo ingiustificato dell'azione penale registrazione clandestina di conversazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALFANO ROBERTO NATALE nato a MARSALA il 14/03/1976 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito e non individua specifici vizi del ragionamento della Corte territoriale, che ha non illogicamente dato rilievo, al fine di ritenere integrato il reato di evasione sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo alla mancata risposta del ricorrente, nonostante che i militari avessero suonato il campanello per circa dieci minuti, avendo sentito distintamente il relativo suono;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tn2mila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente