Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds, upholding lower court's finding of particular lowness of offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Palermo Court of Appeal's decision regarding the recidivism of the appellant, Liciardi Angelo. The lower court correctly determined that the offense lacked particular lowness due to the high intensity of intent and the timing of the departure from the domicile, which occurred nearly two hours before the permitted hour. Consequently, the court affirmed that reiterated recidivism exists even without a prior formal declaration, rejecting the appellant's arguments and ordering him to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, para. 1, lett. a) n. 1 of the Penal Code; Art. 14, para. 1, lett. b) of the Penal Code: The court must assess the particular lowness of the offense based on the intensity of the intent and the circumstances, establishing that reiterated recidivism is recognized even absent a prior formal declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIARDI ANGELO nato a MARSALA il 30/05/1960 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso ripropongono temi esaminati dalla Corte territoriale, che ha non illogicamente rilevato che il fatto non avrebbe potuto considerarsi di particolare tenuità, avuto riguardo all'intensità del dolo correlata al fatto che l'allontanamento dal domicilio si era verificato quasi due ore prima dell'orario consentito e che inoltre il fatto era idoneo ad attestare una maggior pericolosità del ricorrente, ai fini della recidiva, a fronte di plurime condanne anche nel quinquennio, fermo restando c:he è stato di recente ribadito l'orientamento maggioritario, secondo cui la recidiva reiterata è ravvisabile anche in assenza di una precedente dichiarazione di recidiva (sul punto Sez.
U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigl