Cassation court dismisses appeal against drug possession sentence, ruling lower court correctly applied statutory sentencing parameters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court relied too heavily on prior criminal records rather than specific statutory factors. The court rejected this, affirming that the appellate court properly prioritized the specific parameters of Article 131-bis of the Penal Code regarding the appellant's escape and drug acquisition over general recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court's reliance on specific statutory sentencing parameters regarding the modality and impetus of the crime, rather than merely citing prior records, constitutes a correct application of law, rendering the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHINA CLAUDIO nato a ROMA il 22/08/1970 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto contrariamente a quanto prospettato, la Corte ha concretamente valorizzato i parametri dettati dall'art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle modalità e alla spinta a delinquere del ricorrente, allontanatosi dal luogo di restrizione domiciliare per procurarsi un quantitativo di cocaina e comunque visto tornare dopo circa venticinque minuti dall'originario controllo, mentre solo aggiuntivamente è stato fatto riferimento ai numerosi precedenti penali e giudiziari, anche in materia di stupefacenti;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in regione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Ile lident