Cassation court dismisses appeal on assault for manifestly unfounded prescription and procedural arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo D'Elia inadmissible, upholding the Salerno Tribunal's reduction of civil damages for assault. The appellant argued the crime was prescribed in October 2023 and challenged the suspension of the prescription period, but the court found these claims manifestly unfounded based on the actual crime date and calculation of interruption periods. Furthermore, the court rejected the claim regarding the Milan tables for biological damage, noting the lower court's equitable discretion on damages is unreviewable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 1, cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the alleged violation of prescription periods is manifestly unfounded due to incorrect calculation of interruption events, and when the defense fails to oppose a procedural suspension, rendering it equivalent to consent.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ELIA VINCENZO nato a PONTECAGNANO FAIANO il 01/01/1949 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha riformato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di lesioni, riducendo solo l'importo del risarcimento del danno in favore della parte civile; Considerato che, con il primo motivo di ricorso, l'imputato denuncia violazione dell'art. 157, primo comma, cod. pen., per l'intervenuta prescrizione del reato il 25 ottobre 2023, ossia il giorno precedente la pronuncia della decisione impugnata e con il secondo motivo deduce conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che tali motivi sono manifestamente infondati poiché i fatti sono stati commessi 1'11 agosto 2014 e, considerando il termine di prescrizione applicabile, avendo riguardo alla data dell'ultimo evento interruttivo, nonché i 792 giorni di sospensione del termine di prescrizione (cui fa riferimento lo stesso ricorrente), il reato si è prescritto solo il 26 ottobre 2023; Considerato che, con il terzo motivo, l'imputato assume che erroneamente è stato ritenuto sospeso il termine di prescrizione per il rinvio disposto per legittimo impedimento professionale del difensore dell'altro imputato, non avendo nulla opposto la sua difesa;
Ritenuto detto motivo manifestamente infondato atteso che la mancata opposizione del suo difensore è equivalente sul piano processuale al consenso al rinvio operato; Rilevato che con il quarto motivo il D'ELIA assume che il Tribunale, pur avendo accolto il gravame rispetto all'entità del risarcimento del danno accordato alla parte civile, ha comunque disatteso i valori ritraibili dalle tabelle milanesi per il risarcimento del danno biologico, a fronte di lesioni che hanno determinato un danno alla salute di soli due giorni; Considerato che, tuttavia, la decisione impugnata ha congruamente argomentato, facendo esercizio di un potere che resta di carattere equitativo sull'entità del risarcimento disposto, con conseguente insindacabilità del relativo ragionamento giustificativo in questa sede di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.