Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14624/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of public water proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Zungri's appeal inadmissible, upholding his conviction for aggravated theft of water. The appellant argued the water source lacked public status and that the crime should be prosecutable only by private complaint, but the court found the municipal water network connection proven and the aggravated nature formally charged. Furthermore, the court rejected claims regarding the inapplicability of recidivism rules and the denial of general mitigating circumstances, citing the defendant's extensive criminal history as decisive factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court provides a congruent reasoning regarding the public nature of the stolen resource and the defendant's habitual criminality negates the applicability of specific statutory provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft public service property prosecution by office recidivism rules general mitigating circumstances distribuzione idrica diritto sulle sorgenti inquinamento di acque potabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Cartabia; Osservato, quanto alla parte del secondo motivo con la quale lo ZUNGRI lamenta che non è stato applicato l'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Cartabia; Osservato, quanto alla parte del secondo motivo con la quale lo ZUNGRI lamenta che non è stato applicato l'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNGRI VINCENZO, nato a ROSARNO il 23/02/1959; avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; e-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.; Considerato che lo ZUNGRI, nella prima parte del primo motivo, assume l'illegittimità della decisione impugnata in assenza di prova della natura pubblica dell'acqua sottratta; Rilevato che, rispetto all'analogo motivo, già formulato con l'appello, la Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazione congrua, che le fontane dalle quali era stata prelevata l'acqua erano servite dalla rete idrica comunale, come attestato dall'idraulico dell'ente territoriale in sede di sopralluogo (p. 3);

Considerato che l'imputato nella seconda parte del primo motivo lamenta che il delitto sarebbe procedibile a querela, non presentata, dopo le novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022; Ritenuta anche detta parte del primo motivo manifestamente infondata, atteso che nel capo di imputazione è stata formalmente contestata l'aggravante della sottrazione di bene destinato a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d'ufficio del delitto anche dopo la riforma c.d. Cartabia; Osservato, quanto alla parte del secondo motivo con la quale lo ZUNGRI lamenta che non è stato applicato l'art. 131-bis cod. pen., nonostante la tenuità del fatto, che esso è manifestamente infondato, poiché, a prescindere da ogni altra valutazione, il riferimento ai numerosi precedenti specifici nell'imputato contenuto nella sentenza impugnata implica un vaglio sull'abitualità a delinquere che osta all'operatività di tale disposizione;

Considerato che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è anch'essa manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), come avvenuto nella specie, avendo la decisione impugnata evidenziato che il ricorrente ha a carico numerosi precedenti penali che ne connotano gravemente la personalità;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

.Y\ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle