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Sentenza — n. 14623/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14623/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14623/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALAZZO ALESSANDRO nato a CATANIA il 18/02/1978 avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia che erroneamente il delitto - che si era sostanziato nell'avere egli attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva depositata alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della patente nautica - non è stato riqualificato in quello, meno grave, di cui all'art. 483 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 483 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 14623/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia che erroneamente il delitto - che si era sostanziato nell'avere egli attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva depositata alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della patente nautica - non è stato riqualificato in quello, meno grave, di cui all'art. 483 cod. pen.;

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie diritto di essere arrestato testimonianza della vittima reati contro la sfera personale riservata azione penale accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 483 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
236866 — 01; Considerato, dunque, in via preliminare, con assorbimento degli ulteriori motivi, compreso quello relativo all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALAZZO ALESSANDRO nato a CATANIA il 18/02/1978 avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia che erroneamente il delitto - che si era sostanziato nell'avere egli attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva depositata alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della patente nautica - non è stato riqualificato in quello, meno grave, di cui all'art. 483 cod. pen.;

Ritenuto detto motivo non manifestamente infondato alla luce dei principi ribaditi da Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236866 — 01; Considerato, dunque, in via preliminare, con assorbimento degli ulteriori motivi, compreso quello relativo all'art. 131-bis cod. pen. sul quale ha insistito la difesa nella memoria del 7 febbraio 2024, che il reato si è prescritto in data 14 novembre 2019; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso