Criminal appeal dismissed for reiterative argument regarding omitted statutory mitigating circumstance under Art. 62 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft and aggravated theft of an extinguisher. The appellant argued that the appellate court failed to grant a mitigating circumstance under Article 62, Paragraph 4 of the Penal Code, but this claim was deemed a repetition of the same argument already rejected in the second instance. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reiterative of those already fully examined and rejected in the appellate judgment, lacking any new legal or factual basis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUDO CRISTIAN nato a VERCELLI il 09/10/1995; avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per i delitti di tentato furto aggravato di denaro contenuto nella cassaforte dell'O.P.T. dell'area di servizio carburanti Q8 easy e di furto aggravato di un estintore; Considerato che l'imputo denuncia, con un unico motivo l'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che si tratta di motivo reiterativo di quello già proposto in appello, rispetto al quale la decisione impugnata ha congruamente motvato, evidenziando che la bicicletta Atala non avrebbe potuto presumersi di valore irrisorio e che il tentativo di furto aveva danneggiato visibilmente la vetrina espositiva dell'attività commerciale antistante il distributore (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso