Italian court dismisses appeal on inadmissibility grounds for new and specific arguments regarding witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime specified in Article 416-bis of the Penal Code. The appellant argued that the conviction relied on facts involving a justice collaborator's testimony regarding crimes that had been archived, and claimed an erroneous application of procedural law regarding family contacts. The court rejected these claims as new, specific, and insufficient to challenge the broader evidentiary basis established by multiple justice collaborators.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis c.p.; Art. 192 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant raises new, specific arguments regarding the logic of the judgment that do not confront the comprehensive argumentative apparatus of the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVO MATTEO, nato a CATANIA il 13/02/1963; avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416- bis, commi secondo e sesto, cod. pen.; Considerato che il SALVO denuncia, con il primo motivo, illogicità della motivazione perché si sarebbe fondata su fatti relativi a delitti propalati da un collaboratore di giustizia per i quali era intervenuto decreto di archiviazione; Rilevato che si tratta di motivo inedito e che, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata si fonda su plurimi eventi di reato per i quali vi è stata una chiamata in correità, da parte di tale Pas:salacqua Filippo, nei confronti del ricorrente;
Considerato che con il secondo motivo l'imputato assume l'illogicità della motivazione per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc pen. in quanto la decisione della Corte territoriale si sarebbe fondata sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Passalacqua che afferivano a fatti relativi a contatti con persone frequentate per ragioni familiari ed affettive; Ritenuto tale motivo aspecifico perché non si confronta con il più ampio apparato argonnentativo della pronuncia impugnata che ha accertato la responsabilità del ricorrente in base non solo alle circostanziate dichiarazioni del Passalaqua, relative a fatti criminosi commessi con l'imputato e non certo a rapporti di mera frequentazione, ma anche al narrato di altri collaboratori di giustizia che hanno riscontrate le stesse;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co