Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding complaint and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Anna Di Giovanni's appeal inadmissible, confirming her conviction for counterfeiting and theft. The appellant argued the lower court erred in not declaring the complaint procedurally invalid, but the court found the complaint was validly filed by the legitimate victim, Giuseppe Ilaro. Furthermore, the appeal was rejected because the appellant's challenge to recidivism was generic and lacked critical engagement with the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint was filed by a legitimate victim and the appellant's arguments regarding recidivism are merely generic without critical analysis of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI ANNA, nato a BIANCAVILLA il 01/02/1985; avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; eg
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per i delitti di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; Considerato che la DI GIOVANNI con il primo motivo assume che erroneamente non è stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato perché la querela è stata presentata da ILARDO GIUSEPPE, titolare dell'esercizio commerciale dove è stata spesa la banconota falsa, sicché dal soggetto che aveva la relativa legittimazione; Considerato che, con il secondo motivo, la ricorrente contesta solo genericamente che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della recidiva, senza alcun confronto critico con la decisione impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso