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Ordinanza — n. 14614/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of logical argumentation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the DVD evidence was improperly excluded because it was not viewable during the trial and contained no images of him. The court rejected this, noting the conviction was based on the certainty of two police officers' testimony and that the cassation review is limited to logical argumentation, not factual re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation's review is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, excluding any re-evaluation of factual elements or adequacy of reasoning reserved to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of logical argumentation factual re-evaluation cassation review scope police testimony weight identificazione credibile documenti d'identità usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISTERNINI CLAUDIO, nato a PISTICCI il 28/07/1983; avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato di due profumi in un punto vendita con sistema self-service; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la sua responsabilità penale sulla scorta delle riprese contenute in un DVD del fascicolo della Procura che non era visualizzabile e che il DVD conservato a titolo personale dal maresciallo esaminato come teste nel corso del dibattimento non conteneva sue immagini;

Rilevato che si tratta di censura reiterativa di analogo motivo di gravame che è stato disatteso con argomentazioni non manifestamente arbitrarie della Corte territoriale laddove ha osservato che il riconoscimento dell'autore del furto nella persona dell'imputato è stato operato con certezza dai due operanti di polizia giudiziaria esaminati in veste di testi; Ritenuto dunque il ricorso inammissibile perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv., 207944 - 01, la quale ha sottolineato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend