Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding evidence sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of a theft conviction but failed to address the specific reasoning regarding witness testimony or the lack of other interested parties in the utility meter tampering case. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not engage with the territorial court's arguments on evidence sufficiency, rendering the grievance lacking in necessary specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the specific arguments of the lower court regarding the sufficiency of evidence or the absence of other interested parties, thereby rendering the grievance lacking in the necessary specificity required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVATORE MASSIMILIANO, nato a TORRE DEL GRECO il 21/07/1971; avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI SALERNO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; àe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato; Considerato che l'imputato censura la decisione evidenziando l'insufficienza delle prove della sua responsabilità penale, senza tuttavia confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine sia alle specifiche ragioni per le quali erano state ritenute sufficienti e attendibili le propalazioni del teste Infante, sia all'assenza di altri soggetti che avrebbero potuto avere interesse alla manomissione del contatore dell'utenza intestata al ricorrente e della quale lo stesso beneficiava in via esclusiva (pag. 6);
Considerato che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni spese dalla pronuncia impugnata nel ravvisare i presupposti per l'accertamento della sua responsabilità penale, sicché il motivo è inammissibile perché privo della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !E;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de