Criminal appeal dismissed for inadmissibility as prescription period expired before filing due to valid adjournments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Diego De Simone inadmissible because the statute of limitations for aggravated theft had already expired. The appellant argued that two adjournments, caused by a lawyer's withdrawal and personal impediment, should have paused the prescription period, but the court found these delays occurred after the limitation period began running. Consequently, the appeal was rejected as it relied solely on a time-barred defense, resulting in the appellant bearing the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The statute of limitations for criminal offenses runs continuously unless interrupted or suspended by specific legal causes; adjournments due to lawyer's absence or impediment do not suspend the prescription period if they occur after its commencement, rendering an appeal based solely on such a claim inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE DIEGO, nato a BRINDISI il 23/06/1976; avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE D'APPELLO DI LECCE; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato in abitazione; Considerato che l'imputato censura la decisione per aver omesso di dichiarare la prescrizione, assumendo che due rinvii considerati idonei a sospenderne il decorso sarebbero stati determinati dall'assenza del teste e, dunque, il relativo periodo non avrebbe dovuto essere scomputato dal periodo rilevante per la prescrizione del predetto delitto; Rilevato che dall'esame degli atti del fascicolo risulta che detti rinvii sono stati disposti, l'uno, quello del 23 maggio 2017, per l'adesione del difensore all'astensione delle udienze proclamata dal Consiglio dell'ordine e l'altro, quello del 9 gennaio 2023, per impedimento del difensore;
Considerato che, pertanto, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, la prescrizione è maturata solo dopo la pronuncia di secondo grado, il 15 novembre 2023, e che tale circostanza è irrilevante a fronte della proposizione di un ricorso inammissibile perché fondato esclusivamente sul motivo esaminato afferente la prescrizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d