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Ordinanza — n. 14611/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of logical argumentation in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Battisti inadmissible, confirming her conviction for aggravated theft. The lower court rejected the defense's claim that continuous surveillance via cameras and display cases negated the aggravating circumstance of exposing goods to public trust. The supreme court ruled that the appeal was inadmissible because the review is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, not the adequacy of the specific reasoning used by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the judgment lacks a logical argumentative structure, as the supreme court's review is confined to verifying the existence of such a structure rather than assessing the adequacy of the reasoning or its correspondence to procedural findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical argumentative structure aggravated theft conviction public trust aggravating circumstance Cassazione review limits favoreggiamento aggravamento della pena furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTI ANTONIETTA, nata a BRINDISI il 12/06/1959; avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE D'APPELLO DI LECCE; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato; Considerato che l'imputata, con un unico motivo, contesta la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede perché nell'esercizio commerciale vi era una sorveglianza continuativa mediante telecamere e i beni erano collocati in una vetrinetta; Rilevato che si tratta di censure, reiterativa di analogo motivo di gravame che è stato disatteso con argomentazioni congrue dalla Corte territoriale, la quale ha invero evidenziato che, per escludere la contestata circostanza aggravante, l'esercizio commerciale avrebbe dovuto essere dotato di un sistema di sorveglianza continuativa e che tale non poteva considerarsi quello esistente perché l'imputata e la sua complice avevano potuto agire indisturbate ed ha sottolineato, altresì, che la custodia dei profumi in una vetrinetta non aveva rilievo a tal fine, in quanto la stessa non era chiusa a chiave (pag. 1);

Ritenuto il ricorso inammissibile perché l'indagine di legil:timità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C