Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of specific argumentation regarding prescription and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Ciriolo Alessio inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft in a dwelling. The appellant argued for prescription and contested recidiva, but the court found the first ground unfounded post-reform and the second ignored specific infra-quinquennial recidiva. Furthermore, the third ground was rejected for lacking the necessary specificity required to challenge the contested facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis, 625 n. 2 c.p.; The criminal appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, fail to consider specific statutory elements like recidiva, or lack the necessary specificity to confront the contested facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRIOLO ALESSIO, nato a POGGIARDO il 10/07/1991; avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE D'APPELLO DI LECCE; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha condannato il ricorrente per il delitto di cui all'art. 624-bis, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2, prima e seconda ipotesi, cod. pen.; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché anche dopo la riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022 il reato di furto in abitazione è procedibile d'ufficio; Considerato, quanto al secondo motivo, che il ricorrente, nell'assumere che il delitto si sia prescritto in data 7 giugno 2023, non considera che è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica infra-quinquennale;
Rilevato che il terzo motivo è privo della necessaria specificità perché assume in generale che la recidiva è stata ritenuta in assenza dei relativi presupposti senza confrontarsi in alcuna misura con le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis