Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14604/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACOCCIOLA CARMELO, nato a PALERMO il 29/07/1953; avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; CO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il CACOCCIOLA propone un unico motivo mediante il quale lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché il reato si sarebbe prescritto in data 24 luglio 2021; Rilevato che detto motivo è manifestamente infondato atteso che al ricorrente è stata contestata la circostanza aggravante, ritenuta integrata dai giudici di merito, del danno di rilevante gravità, sicché il termine di prescrizione è di diciotto anni e nove mesi e quindi non è ancora decorso, a fronte della dichiarazione di fallimento intervenuta in data 24 gennaio 2014; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. perché il reato si sarebbe prescritto in data 24 luglio 2021; Rilevato che detto motivo è manifestamente infondato atteso che al ricorrente è stata contestata la circostanza aggravante, ritenuta integrata dai giudici di merito, del danno di rilevante gravità, sicché il termine di prescrizione è di diciotto anni e nove mesi e quindi non è ancora decorso, a fronte della dichiarazione di fallimento intervenuta in data 24 gennaio 2014; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
prova insufficiente dell'aggravamento clinico restituzione del termine durata del diritto alla prestazione d'assicurazione durata dell'infrazione estensione della procedura proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il CACOCCIOLA propone un unico motivo mediante il quale lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACOCCIOLA CARMELO, nato a PALERMO il 29/07/1953; avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; CO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il CACOCCIOLA propone un unico motivo mediante il quale lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché il reato si sarebbe prescritto in data 24 luglio 2021; Rilevato che detto motivo è manifestamente infondato atteso che al ricorrente è stata contestata la circostanza aggravante, ritenuta integrata dai giudici di merito, del danno di rilevante gravità, sicché il termine di prescrizione è di diciotto anni e nove mesi e quindi non è ancora decorso, a fronte della dichiarazione di fallimento intervenuta in data 24 gennaio 2014; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso