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Ordinanza — n. 14603/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding statutory violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The appellant merely claimed the judgment was illogical without engaging with the specific legal provisions or facts cited in the appealed decision. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not allow the court to identify the alleged violation of law or defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific argumentation violation of law defect in reasoning criminal procedure code court costs statutory provisions furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO, nato a PALERMO il 30/11/1994; avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; MOTIVI DELLA DIECISIONE Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il VISCONTI denuncia, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione assumendo, genericamente, che la sentenza impugnata sarebbe pervenuta all'accertamento della sua responsabilità penale svolgendo un ragionamento illogico che, tuttavia, non è neppure ripercorso, senza dunque alcun confronto con il percorso argomentativo sotteso alla sentenza denunciata, con conseguente inammissibilità del motivo perché carente della necessaria specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso