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Sentenza — n. 14601/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14601/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALIN DANIELA nato il 06/01/1987 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendo stata ritenuta inapplicabile tale disposizione per un'assunta abitualità della condotta pur non avendo ella precedenti a carico; Rilevato che la CALIN è effettivamente incensurata, come si evince dal certificato del casellario giudiziale del 14 giugno 2023, sicché detto motivo non è manifestamente infondato; Considerato che il reato si è prescritto in data 28 maggio 2023; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 14601/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendo stata ritenuta inapplicabile tale disposizione per un'assunta abitualità della condotta pur non avendo ella precedenti a carico; Rilevato che la CALIN è effettivamente incensurata, come si evince dal certificato del casellario giudiziale del 14 giugno 2023, sicché detto motivo non è manifestamente infondato; Considerato che il reato si è prescritto in data 28 maggio 2023; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva procedimento penale pendente censura formulata in modo carente esame delle censure formali mancata prova di parzialità dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art.
art. 131-bis cod. pen
pen.; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALIN DANIELA nato il 06/01/1987 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendo stata ritenuta inapplicabile tale disposizione per un'assunta abitualità della condotta pur non avendo ella precedenti a carico; Rilevato che la CALIN è effettivamente incensurata, come si evince dal certificato del casellario giudiziale del 14 giugno 2023, sicché detto motivo non è manifestamente infondato; Considerato che il reato si è prescritto in data 28 maggio 2023; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 1