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Ordinanza — n. 14599/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14599/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14599/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPAGLIATELLI LINO nato a ORTONA il 17/02/1972; avverso la sentenza del 09/10/2023 del TRIBUNALE DI CHIETI; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Considerato che i tre motivi di ricorso lamentano la completezza e la congruità della motivazione della decisione impugnata; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 14599/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché i predetti motivi di ricorso sono inammissibili; Considerato, inoltre, quanto al terzo motivo, che nei procedimenti rientranti nella competenza del giudice di pace non può essere disposta la sospensione condizionale della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Considerato che i tre motivi di ricorso lamentano la completezza e la congruità della motivazione della decisione impugnata; Rilevato che, ai sensi degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPAGLIATELLI LINO nato a ORTONA il 17/02/1972; avverso la sentenza del 09/10/2023 del TRIBUNALE DI CHIETI; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Considerato che i tre motivi di ricorso lamentano la completezza e la congruità della motivazione della decisione impugnata; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché i predetti motivi di ricorso sono inammissibili; Considerato, inoltre, quanto al terzo motivo, che nei procedimenti rientranti nella competenza del giudice di pace non può essere disposta la sospensione condizionale della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci