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Ordinanza — n. 14598/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to lack of concrete criticism on sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Naso's appeal inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. Naso argued that the lower court failed to consider his limited social danger regarding recidivism and imposed an excessive sentence. The court rejected these claims because Naso merely asserted violations of legal criteria without providing a specific, concrete criticism of the sentencing reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant merely asserts that sentencing criteria were violated without offering a concrete criticism of the reasoning used by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal concrete criticism sentencing discretion recidivism assessment theft conviction Cassation procedure procedural admissibility controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Rilevato che mediante il secondo motivo di ricorso l'imputato contesta il trattamento sanzionatorio irrogato rispetto agii indicici di cui all'art. 133 cod.
Art. 624 c.p.
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624, aggravato ex artt.
Art. 99 c.p.
Art. 625 n. 7 c.p.
art. 133 cod. pen
Rilevato che mediante il secondo motivo di ricorso l'imputato contesta il trattamento sanzionatorio irrogato rispetto agii indicici di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASO GIUSEPPE, nato a TAURIANOVA (RC) il 20/11/1982 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624, aggravato ex artt. 99 e 625 n. 7 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo il NASO lamenta l'applicazione della contestata recidiva che non avrebbe tenuto conto della limitata pericolosità sociale dell'episodio, senza confrontarsi con la puntuale motivazione della decisione della Corte territoriale laddove ha evidenziato, nel rispondere all'analogo motivo di gravame, che l'imputato aveva precedenti ed in particolare uno recente per furto in concorso, con conseguente genericità della censura;

Rilevato che mediante il secondo motivo di ricorso l'imputato contesta il trattamento sanzionatorio irrogato rispetto agii indicici di cui all'art. 133 cod. pen.; Ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142);

Ritenuta dunque l'inammissibilità del ricorso poiché il NASO si è limitato ad assumere, del tutto apoditticamente, che sarebbero stati violati detti criteri nella dosimetria sanzionatoria senza operare alcuna concreta censura; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co