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Ordinanza — n. 14596/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14596/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CESARANO FRANCESCO, nato a NAPOLI il 11/02/1976; MANFREDINI TULLIO, nato a NAPOLI il 27/11/1973; avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14596/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CESARANO FRANCESCO, nato a NAPOLI il 11/02/1976; MANFREDINI TULLIO, nato a NAPOLI il 27/11/1973; avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

Parole chiave

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motivo legale d'esclusione punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore esclusione del dibattimento pubblico attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
non assume rilievo l'avvenuto risarcimento del danno; Rilevato che, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in maniera assolutamente generica, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CESARANO FRANCESCO, nato a NAPOLI il 11/02/1976; MANFREDINI TULLIO, nato a NAPOLI il 27/11/1973; avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dei ricorrenti per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento; Considerato, quanto al secondo motivo, che rispetto all'art. 62 n. 4 cod. pen. non assume rilievo l'avvenuto risarcimento del danno; Rilevato che, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in maniera assolutamente generica, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con conseguente inammissibilità di tale censura per carenza di specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci