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Ordinanza — n. 14593/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14593/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENZI MARCO, nato a FERMO il 03/04/1972; avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI ANCONA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva; Considerato che il LAURENZI, con il primo motivo, assume violazione dell'art. 216, n. 1, I.fall. e correlato vizio di motivazione, in quanto egli non avrebbe potuto distrarre il bene concesso in leasing alla società atteso che, per il mancato pagamento dei canoni, il contratto era stato risolto dalla concedente prima della dichiarazione di fallimento; Ricordato che, per fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallita in virtù di un contratto di leasing', risolto prima della dichiarazione di fallimento per inadempimento.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14593/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indigenza processuale non provata difetto di prova del nesso causale ritardo ingiustificato accertamento arbitrario dei fatti risarcimento per atto illecito allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENZI MARCO, nato a FERMO il 03/04/1972; avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI ANCONA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva; Considerato che il LAURENZI, con il primo motivo, assume violazione dell'art. 216, n. 1, I.fall. e correlato vizio di motivazione, in quanto egli non avrebbe potuto distrarre il bene concesso in leasing alla società atteso che, per il mancato pagamento dei canoni, il contratto era stato risolto dalla concedente prima della dichiarazione di fallimento; Ricordato che, per fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallita in virtù di un contratto di leasing', risolto prima della dichiarazione di fallimento per inadempimento.

Quel che rileva, a tal fine, è, infatti, la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti, considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 I. fall. (Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 - 01); Ritenuto, dunque, il primo motivo manifestamente infondato; Considerato che con il secondo motivo il ricorrente, nell'assumere un vizio della decisione impugnata nel non aver ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, non si avvede che la sentenza di primo grado, confermata in parte qua dalla Corte territoriale, aveva già ritenuto le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. prevalenti sulle aggravanti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.