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Ordinanza — n. 14592/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding factual role assessment in fraud bankruptcy case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked the necessary specificity required by law. The appellant argued an error in the assessment of his role as a de facto administrator, but the court found his complaint merely re-evaluated the lower court's findings without addressing the specific reasoning used to attribute that status based on his admissions and testimony. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the procedural threshold for re-examination, resulting in the dismissal of the request and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a judgment on the merits is inadmissible if the grounds of complaint are merely re-evaluative and lack the necessary specificity to confront the reasoning of the decision under review.

Parole chiave

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lack of specificity re-evaluative appeal de facto administrator fraudulent bankruptcy procedural inadmissibility sanzione disciplinare divieto di esercizio della professione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Ritenuta dunque la censura priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUARIELLO PAOLO, nato a NAPOLI il 25/06/1963 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per aver cagionato il dissesto della società GREAT TRANSPORT s.r.I.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso il PASQUARIELLO lamenta un'erronea valutazione delle emergenze istruttorie quanto all'accertamento del suo ruolo di amministratore di fatto della società fallita; Rilevato che il motivo, oltre ad essere rivalutativo, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata laddove ha ritenuto decisive per l'attribuzione della qualifica di fatto al ricorrente le ammissioni fatte dallo stesso quanto alle direttive impartite ai dipendenti e al pagamento dei relativi stipendi, dichiarazioni che sono così andate a corroborare quanto riferitc dai testi esaminati in dibattimento (pag. 6);

Ritenuta dunque la censura priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec