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Ordinanza — n. 14591/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14591/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14591/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA MASSIMO nato a CARMAGNOLA (TO) il 05/02/1979 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di cui agli a -tt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta che non è stato accertato adeguatamente, in forza delle prove assunte, che egli è autore del furto; Rilevato che si tratta di doglianza reiterativa di quella già formulata in appello, rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito (p. 4-5) una congrua motivazione, evidenziando che dai fotogrammi, per entrambi gli episodi„ si evinceva con nitidezza che l'immagine della persona corrispondeva a quella dell'imputato e che gli operanti avevano potuto compiere con certezza il relativo riconoscimento trattandosi di soggetto noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14591/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta che non è stato accertato adeguatamente, in forza delle prove assunte, che egli è autore del furto; Rilevato che si tratta di doglianza reiterativa di quella già formulata in appello, rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito (p. 4-5) una congrua motivazione, evidenziando che dai fotogrammi, per entrambi gli episodi„ si evinceva con nitidezza che l'immagine della persona corrispondeva a quella dell'imputato e che gli operanti avevano potuto compiere con certezza il relativo riconoscimento trattandosi di soggetto noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva identificazione credibile menomazione della capacità visiva dubbio circa il carattere di infrazione verosimiglianza verosimiglianza della persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA MASSIMO nato a CARMAGNOLA (TO) il 05/02/1979 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di cui agli a -tt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta che non è stato accertato adeguatamente, in forza delle prove assunte, che egli è autore del furto; Rilevato che si tratta di doglianza reiterativa di quella già formulata in appello, rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito (p. 4-5) una congrua motivazione, evidenziando che dai fotogrammi, per entrambi gli episodi„ si evinceva con nitidezza che l'immagine della persona corrispondeva a quella dell'imputato e che gli operanti avevano potuto compiere con certezza il relativo riconoscimento trattandosi di soggetto noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso