Criminal appeal dismissed for generic lack of specificity in contesting criminal liability grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments against the lower court's criminal conviction were entirely generic. The appellant failed to provide any specific comparison with the reasoning of the appealed decision regarding the grounds for establishing criminal responsibility. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that do not specifically address the reasoning of the appealed decision regarding the facts or law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZIO MARCO, nato a TORINO il 13/04/1987; avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI GENOVA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui al capo b) dell'imputazione; Considerato che il LATTANZIO contesta in modo assolutamente generico, senza alcun confronto con le motivazioni della decisione impugnata, i presupposti per l'accertamento della propria responsabilità penale, con conseguente inammissibilità dell'unico motivo perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il