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Ordinanza — n. 14589/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant's claim of a heavier sentence than a co-defendant is manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Di Domenico's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that his sentence was harsher than that of a co-defendant, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision relied on the fact that the lower court had already reduced the penalty by one-third to account for generic mitigating circumstances previously identified by the Cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal claiming a heavier sentence than a co-defendant is inadmissible if the claim is manifestly unfounded and the lower court has correctly applied mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded claim sentencing disparity argument generic mitigating circumstances Cassazione ordinanza attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie riduzione dell'assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO LUIGI, nato a SALERNO il 29111/1959; avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE D'APPELLO DI MILANO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata l'a Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio comminato al ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per aver concorso a cagionare il dissesto della società; Considerato che il DI DOMENICO propone un unico motivo mediante il quale lamenta che gli è stato irrogato un trattamento sanzionatorio superiore rispetto a quello del coimputato; Rilevato che detto motivo è manifestamente infondato atteso che questa Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza della Corte d'appello per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e che la pronuncia impugnata si è conformata a tale indicazione, ritenendo la prevalenza di dette circostanze e riducendo la pena nella misura di un terzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso