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Ordinanza — n. 14586/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14586/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14586/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONCAVALLO CARMINE, nato a Roma il 29/12/1980 avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Leoncavallo Carmine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibillità delle fonti di prova, è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 8-10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14586/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Leoncavallo Carmine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibillità delle fonti di prova, è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 8-10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria riciclaggio internazionale di denaro verosimiglianza della persecuzione carenza di legittimazione mancanza di credibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONCAVALLO CARMINE, nato a Roma il 29/12/1980 avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Leoncavallo Carmine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibillità delle fonti di prova, è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 8-10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024.