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Ordinanza — n. 14584/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for fraud, citing lack of new evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14584/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Michele Faija and Gaetano Talamanca inadmissible. The appellants argued for a factual re-evaluation regarding the defendant's criminal responsibility for fraud and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logically sound and that the appeals merely sought to challenge established facts without identifying specific procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 114 cod. pen.: Appeals based on alleged factual errors or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is free from logical or legal defects and sufficiently addresses the decisive elements of the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition generic mitigating circumstances fraud conspiracy conviction procedural error standard falsa dichiarazione della parte censura dell'apprezzamento delle prove sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 114 cod. pen.
Letto il ricorso di Talamanca Gaetano; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 cod.
art. 114 cod. pen
Letto il ricorso di Talamanca Gaetano; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno
pen.), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti sia giuridici (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv.
Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I.
229201-01; successivamente, tra le moltissime: Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv.
Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi
281857-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAI3A MICHELE, nato a Palermo il 12/04/1959 TALAMANCA GAETANO, nato a Palermo il 13/03/1967 avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Faija Michele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato di truffa in concorso, è finalizzato a ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici effettivi travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, la pag. 7);

Letto il ricorso di Talamanca Gaetano; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 cod. pen.), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti sia giuridici (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01; successivamente, tra le moltissime: Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi, Rv. 254051-01) sia logici - sulla base dei quali la stessa Corte ha escluso che la condotta del Talamanca fosse tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (si veda, in particolare, la pag. 6) - che non sono scalfiti dalle censure del ricorrente; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,