Ordinanza — n. 14583/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE COLOMBI FORTUNATO, nato a Casale Monferrato il 06/12/1977 avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di De Colombi Fortunato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce genericamente il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione esente da vizi logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione in relazione al mancato rispetto del principio del ragionevole dubbio, è generico perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi concreti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14583/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di De Colombi Fortunato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce genericamente il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione esente da vizi logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione in relazione al mancato rispetto del principio del ragionevole dubbio, è generico perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi concreti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE COLOMBI FORTUNATO, nato a Casale Monferrato il 06/12/1977 avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di De Colombi Fortunato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce genericamente il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione esente da vizi logici e giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, la pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione in relazione al mancato rispetto del principio del ragionevole dubbio, è generico perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi concreti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marz