Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior rejection of fraud aggravating circumstance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Stringaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in recognizing the aggravating circumstance of fraud under Article 640 of the Penal Code. The court rejected these claims as they were already thoroughly examined and dismissed with correct legal and logical reasoning in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, n. 5) del codice penale; Art. 640, n. 2-bis del codice penale: An appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal and logical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRINGARO FRANCESCO, nato a Cerignola il 25/05/1967 avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Stringaro Francesco; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della truffa di cui al n. 2-bis del secondo comma dell'art. 640 cod. pen., in relazione all'art. 61, n. 5), dello stesso codice, risultano riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti sia giuridici (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893- 01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafliglia, Rv. 268450-01) sia logici dal giudice del merito (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 202