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Ordinanza — n. 14580/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14580/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14580/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GRAZIELLA, nata ad Albisola Superiore il 12/06/1966 avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Greco Graziella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell'offesa cagionata con corretti argomenti logici e giuridici, in conformità ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. (si veda, in particolare, la pag. 3, dove la Corte territoriale ha valorizzato l'entità del danno cagionato alla persona offesa e le modalità del fatto, in quanto posto in essere approfittando di un rapporto di lavoro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14580/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Greco Graziella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell'offesa cagionata con corretti argomenti logici e giuridici, in conformità ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. (si veda, in particolare, la pag. 3, dove la Corte territoriale ha valorizzato l'entità del danno cagionato alla persona offesa e le modalità del fatto, in quanto posto in essere approfittando di un rapporto di lavoro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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retribuzione del lavoro recupero della capacità lavorativa perdita di lavoro computabile restituzione dell'indennità per lavoro ridotto lavoro usurante lavoro sostitutivo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GRAZIELLA, nata ad Albisola Superiore il 12/06/1966 avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Greco Graziella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell'offesa cagionata con corretti argomenti logici e giuridici, in conformità ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. (si veda, in particolare, la pag. 3, dove la Corte territoriale ha valorizzato l'entità del danno cagionato alla persona offesa e le modalità del fatto, in quanto posto in essere approfittando di un rapporto di lavoro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 20