Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding conversion of detention to fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fall Mamadou Moustapha inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for the conversion of his detention sentence into a fine and challenged the legal qualification of the crime, but the court found his arguments lacked specificity. The decision was based on the principle that the appeal merely repeated reasons already rejected by the lower court without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity because it is founded on arguments that simply repeat those already discussed and rejected by the court of second instance with correct logical and legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAMADOU MOUSTAPHA, nato in Senegal il 24/06/1976 avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fall Mamadou Moustapha; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato, è privo di specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione contestato e pag. 5 sulle ragioni del diniego dell'invocata conversione); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 20