Cassation court dismisses appeal as generic mitigating circumstances issue was excluded from retrial scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of generic mitigating circumstances fell outside the scope of the retrial. The retrial judgment focused exclusively on substituting custodial punishment with controlled liberty, while the previous annulment decision had already rejected the grounds for such mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a retrial judgment on grounds that a specific mitigating circumstance was not considered is inadmissible if that issue was expressly excluded from the retrial's object and previously rejected in the annulment decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO SALVATORE, nato a Catania il 15/02/1988 avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bruno Salvatore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito perché la questione della concessione di tali circostanze attenuanti era estranea al giudizio di rinvio successivo all'annullamento della precedente sentenza da parte della C:orte di cassazione (Sez. 6, n. 5388 del 27/01/2022) - all'esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata - atteso che il suddetto giudizio di rinvio aveva a oggetto esclusivamente la questione della sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata, e non anche la questione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla quale, peraltro, la suddetta sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva ritenuto l'infondatezza del relativo motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marz