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Ordinanza — n. 14577/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14577/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14577/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARISCO ALESSANDRO (CUI 04WCLTH), nato ad Arona il 25/01/1979 avverso la sentenza del 20/03/2023 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Varisco Alessandro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati di furto e indebito utilizzo di una carta bancomat, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14577/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicital:o le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza dei reati contestati e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori asserzione difendibile allegazioni d'asilo contraddittorie asilo per minori azione di responsabilità domanda d'asilo di cittadino albanese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARISCO ALESSANDRO (CUI 04WCLTH), nato ad Arona il 25/01/1979 avverso la sentenza del 20/03/2023 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Varisco Alessandro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati di furto e indebito utilizzo di una carta bancomat, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicital:o le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza dei reati contestati e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo