Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Massimo Colamarino inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant's sole argument regarding the defendant's criminal responsibility was deemed generic and repetitive of reasons already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs, a fine to the fine fund, and legal fees to Allianz s.p.a.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correlate with the decision under review, as generic arguments that merely repeat previously rejected reasons fail to meet the requirement of a specific legal challenge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAMARINO MASSIMO, nato a Torre del Greco il 16/01/1971 avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; lette la memoria e le conclusioni dell'Avv. Andrea della Pietra, difensore della parte civile Allianz s.p.a., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che l'imputato sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota spese allegata; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Colamarino Massimo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'assenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità perché fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano le pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentai:e dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, altresì, che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Allianz s.p.a., che si liquidano in complessivi C 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Allianz s.p.a., che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 6