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Ordinanza — n. 14575/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14575/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14575/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI MARIANO, nato a Barcellona Pozzo di Gatto il 31/03/1970 avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Foti Mariano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3 sulle modalità della condotta); che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01); ritenuto, peraltro, che si deve considerare anche la natura permanente del delitto di invasione di terreni pubblici, la quale preclude l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità sino a che la permanenza non sia cessata (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14575/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Foti Mariano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3 sulle modalità della condotta); che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01); ritenuto, peraltro, che si deve considerare anche la natura permanente del delitto di invasione di terreni pubblici, la quale preclude l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità sino a che la permanenza non sia cessata (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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occupazione immobile occupato luogo a utilizzazione sensibile zona inquinata territorio occupato grave restrizione all'uso attuale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
3 sulle modalità della condotta); che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI MARIANO, nato a Barcellona Pozzo di Gatto il 31/03/1970 avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Foti Mariano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3 sulle modalità della condotta); che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01); ritenuto, peraltro, che si deve considerare anche la natura permanente del delitto di invasione di terreni pubblici, la quale preclude l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità sino a che la permanenza non sia cessata (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 m