Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of relevance to contested charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Damiano Dodaro inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found the first ground of appeal regarding recidivism manifestly unfounded because the lower court's reasoning was logically and legally sound. Additionally, the second ground concerning Article 337 of the Penal Code was deemed irrelevant as it pertained to a charge not contested in the original proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the arguments are generic and do not pertain to the charges actually contested before the court of first instance.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODARO DAMIANO, nato a Cosenza il 10/09/1982 avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dodaro Damiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte di merito confermato l'applicazione di tale circostanza aggravante con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, la pag. 1); che la doglianza inerente all'erronea applicazione dell'art. :337 cod. pen., oltre che assolutamente generica, è del tutto inconferente rispetto al procedimento, nell'ambito del quale erano contestati i reati di ricettazione e di appropriazione indebita ma non il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, sicché il giudice dell'impugnazione non è posto in condizioni di comprendere il rilievo mosso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2