Italian Court dismisses appeal as mere complaints lack legal review and new evidence is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Gizeni Wahid inadmissible, rejecting his claim regarding aggravated circumstances under Article 112 of the Penal Code. The court determined that the appellant's arguments were merely complaints about factual assessments rather than valid legal challenges, and new documentary evidence could not enter the final review stage. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112, comma 1, n. 4, cod. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals consisting solely of complaints regarding factual evaluations without specific identification of legal errors are inadmissible, and new documentary evidence cannot be introduced in the final review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIZENI WAHID, nato in Tunisia il 01/01/1995 avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letti i motivi nuovi presentati dall'Avv. Giuseppe Campagnoli, difensore di Gizeni Wahid, «a sostegno del motivo unico»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gizeni Wahid; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen., è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuab e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che, a norma dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; considerato che, comunque, tale motivo nuovo trova fondamento in una produzione documentale il cui apprezzamento in fatto, nel contesto delle prove già raccolte e valutate dal giudice di merito, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 ma