Ordinanza — n. 14570/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERVASIO MARIO, nato a Napoli il 11/12/2001 PASCARELLA SALVATORE JUNIOR, nato a Napoli il 26/09/200'1 avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14570/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERVASIO MARIO, nato a Napoli il 11/12/2001 PASCARELLA SALVATORE JUNIOR, nato a Napoli il 26/09/200'1 avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERVASIO MARIO, nato a Napoli il 11/12/2001 PASCARELLA SALVATORE JUNIOR, nato a Napoli il 26/09/200'1 avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con distinti atti, nell'interesse di Cervasio Mario e di Pascarella Salvatore Junior; ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Cervasio Mario, con il quale si lamenta l'attribuzione della recidiva e la mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti:
a) quanto all'attribuzione della recidiva, non è consentito in quanto, come risulta dal riassunto dei motivi di appello (pag. 2 della sentenza impugnata), non contestato dal ricorrente, la questione dell'attribuzione della recidiva non era stata dedotta in sede di appello, con la conseguenza che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e, perciò, non consentito;
b) quanto alla mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti, manifestamente infondato, atteso che, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, nel caso di specie la Corte territoriale, nel considerare il ruolo avuto dal Cervasio nella rapina, a fronte di quello rivestito dal complice Pascarella, nonché i precedenti penali dello stesso Cervasio, ha mostrato di considerare la soluzione dell'equivalenza come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto al ricorrente (si veda, in particolare, la pag. 3); considerato che l'unico motivo del ricorso di Pascarella Salvatore Junior, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è, da un lato, del tutto generico, e, dall'altro lato, e in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che, posto che, ai fini dell'integrazione dell'attenuante, il risarcimento del danno deve essere totale ed effettivo, la Corte d'appello di Napoli, con una valutazione esente da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4), ha ritenuto che l'offerta di € 500,00 fosse inadeguata rispetto alle gravi modalità di commissione del reato (che era stato commesso anche esplodendo un colpo di pistola, sia pure rivelatosi a salve, all'indirizzo della persona offesa); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci