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Ordinanza — n. 14568/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14568/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO ODAIR, nato in Brasile il 21/09/1997 avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Febbraro Odair; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione in luogo di quello di furto, è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infonda1:o poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (fra le tante: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Q9,

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14568/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Febbraro Odair; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione in luogo di quello di furto, è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infonda1:o poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (fra le tante: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Q9,

Parole chiave

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ricettazione favoreggiamento confisca dei proventi di reato fine di indebito profitto imputazione di furto furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO ODAIR, nato in Brasile il 21/09/1997 avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Febbraro Odair; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione in luogo di quello di furto, è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infonda1:o poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (fra le tante: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Q9,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2