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Ordinanza — n. 14567/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14567/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14567/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOLANO FRANCESCO, nato a Napoli il 11/11/1941 avverso la sentenza del 30/06/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Nolano Francesco; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di incauto acquisto, sono privi di specificità poiché fondati su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14567/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Nolano Francesco; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di incauto acquisto, sono privi di specificità poiché fondati su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024.

Parole chiave

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infarto miocardico fascicolo medico inesigibile malgrado lesioni salute prova insufficiente dell'aggravamento clinico esposizione a pericolo della vita e della salute malattie gravi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOLANO FRANCESCO, nato a Napoli il 11/11/1941 avverso la sentenza del 30/06/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nolano Francesco; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di incauto acquisto, sono privi di specificità poiché fondati su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024.