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Ordinanza — n. 14565/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14565/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLAVIERO MASSIMO, nato a Monza il 10/08/1967 avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Slaviero Massimo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di ricettazione e indebito utilizzo di una carta bancomat contestati e l'erronea applicazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., sono privi di specificità poiché sono meramente riproduttivi delle stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti sia logici sia giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14565/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Slaviero Massimo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di ricettazione e indebito utilizzo di una carta bancomat contestati e l'erronea applicazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., sono privi di specificità poiché sono meramente riproduttivi delle stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti sia logici sia giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024

Parole chiave

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abuso di carte-chèques revoca del credito al consumo offesa al credito inadempimento reiterato credito di rimborso ricompensa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLAVIERO MASSIMO, nato a Monza il 10/08/1967 avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Slaviero Massimo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di ricettazione e indebito utilizzo di una carta bancomat contestati e l'erronea applicazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., sono privi di specificità poiché sono meramente riproduttivi delle stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti sia logici sia giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024