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Ordinanza — n. 14564/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14564/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARCINELLI SIRIA, nata a Vico Equense il 08/10/1990 avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Sarcinelli Siria; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 sulla non tenuità dell'offesa e sui precedenti reati della stessa indole commessi dall'imputata, ostativi al riconoscimento); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dacili atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, la pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14564/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Sarcinelli Siria; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 sulla non tenuità dell'offesa e sui precedenti reati della stessa indole commessi dall'imputata, ostativi al riconoscimento); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dacili atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, la pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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obbligo di ridurre il danno attenuazione della pena danno differenziale reato di poca entità accertamento dell'ammontare del danno caso poco grave
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARCINELLI SIRIA, nata a Vico Equense il 08/10/1990 avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sarcinelli Siria; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 sulla non tenuità dell'offesa e sui precedenti reati della stessa indole commessi dall'imputata, ostativi al riconoscimento); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dacili atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, la pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 m