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Ordinanza — n. 14563/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14563/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14563/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO MIRIANA, nata a Salemi il 28/10/1955 avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. Giuseppe Ferro, difensore di Lombardo Miriana, il quale, nel contestare la sussistenza delle ragioni di rilevata inammissibilità del ricorso, ha concluso chiedendo che i motivi di esso -- che argomenta ulteriormente - non siano ritenuti manifestamente infondati; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Ferro, difensore di Lombardo Miriana, il quale, nel contestare la sussistenza delle ragioni di rilevata inammissibilità del ricorso, ha concluso chiedendo che i motivi di esso -- che argomenta ulteriormente - non siano ritenuti manifestamente infondati; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Parole chiave

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violazione di domicilio diritto d'ingresso e di soggiorno permesso di abitabilità illecita violenza anticipata immissione in possesso permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
5 e 6 sull'esclusione dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO MIRIANA, nata a Salemi il 28/10/1955 avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. Giuseppe Ferro, difensore di Lombardo Miriana, il quale, nel contestare la sussistenza delle ragioni di rilevata inammissibilità del ricorso, ha concluso chiedendo che i motivi di esso -- che argomenta ulteriormente - non siano ritenuti manifestamente infondati; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lombardo Miriana; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta di invasione di edificio e alla sussistenza del dolo specifico di tale contestato reato, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792-01) ai fini della sussistenza del reato contestato e della dichiarazione di responsabilità dell'imputata (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6, dalle quali risulta anche che a disporre dell'alloggio non sarebbe stata neppure l'assegnataria di esso, ma il figlio, il quale, evidentemente - come correttamente affermato dalla Corte d'appello - non aveva alcun diritto di farlo); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello ne ha negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 5 e 6 sull'esclusione dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in