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Ordinanza — n. 14562/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of reasoning on inoffensiveness defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ka Bassirou's criminal appeal inadmissible due to a manifest lack of reasoning regarding the defense of inoffensiveness. The appellant argued the lower court failed to properly address his claim that the alleged criminal conduct was harmless, but the court found this argument contradicted established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and legal fees to the civil party.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground contests a defect in reasoning that is manifestly unfounded because the asserted interpretative stance is in clear contradiction with consolidated Supreme Court jurisprudence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning inoffensiveness defense manifestly unfounded argument consolidated case law contenzioso commerciale contraffazione di merci violazione civile del diritto al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KA BASSIROU, nato in Senegal il 01/01/1979 avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; )1t, lette le conclusioni dell'Avv. Giovanni Iazzarellì, difensore della parte civile Manifattura Mario Colombo & C. s.p.a., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota allegata; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ka Bassirou; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati prospettando l'inoffensività della condotta, è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Manifattura Mario Colombo & C. s.p.a., che si liquidano in complessivi C 2.000,00, oltre accessori di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Manifattura Mario Colombo & C. s.p.a., che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 6 mar