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Ordinanza — n. 14561/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant's sole argument merely reiterated generic criticisms already addressed and rejected by the Court of Appeal with sound reasoning. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity and consists only of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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lack of specificity repetition of arguments inadmissible appeal c.p.c. Art. 360 generic criticism motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati contro il patrimonio porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Snopech Cristian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato di cui all'art. 707 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SNOPECH CRISTIAN, nato a Romano di Lombardia il 11/08/1989 avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Snopech Cristian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato di cui all'art. 707 cod. pen., è privo di specificità poiché è fondato su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024