Cassation appeal dismissed for lack of specificity and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant's sole argument merely reiterated generic criticisms already addressed and rejected by the Court of Appeal with sound reasoning. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity and consists only of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SNOPECH CRISTIAN, nato a Romano di Lombardia il 11/08/1989 avverso la sentenza del 23/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Snopech Cristian; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato di cui all'art. 707 cod. pen., è privo di specificità poiché è fondato su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024